Art. 2.

      1. La delimitazione degli ambiti territoriali della zona franca produttiva è effettuata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base delle proposte formulate dal Consorzio per l'area di sviluppo industriale di Reggio Calabria, di seguito denominato «Consorzio», d'intesa con la provincia di Reggio Calabria, di seguito denominata «provincia», e con i comuni interessati territorialmente, sentite le organizzazioni economiche, imprenditoriali e sindacali e le associazioni di categoria degli operatori di settore.
      2. Ove si renda necessario da mutamenti oggettivi dei fattori economici, ovvero da nuove esigenze della programmazione nazionale o regionale, o ancora per determinazione, su parere conforme del nucleo di valutazione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera a), del coordinatore generale di cui all'articolo 8, la delimitazione geografica della zona franca produttiva può essere modificata secondo la procedura di cui al comma 1.

 

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